LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 83
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 200 milioni nell' anno 1992 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1993.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2002.

3. L' onere complessivo di lire 2.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 84
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati: un limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per l' anno 1993;
c) lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996;
d) lire 1.500 milioni per l' anno 1997;
e) lire 1.000 milioni per l' anno 1998.

3. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 85
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1992-1994.
Art. 86
 Interventi a favore delle imprese commerciali
nelle zone montane
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito dall' articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 20, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 87
 Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall' articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 400 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
5. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
(6)
9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui si dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo.
10. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e per quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione e revoca dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale n. 26/1967.
11. 
( ABROGATO )
(7)
12. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l' ente o la società disposte l' assunzione del mutuo, nella quale è motivata l' impossibilità a presentare propria idonea garanzia, e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del comma 11 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Per l' anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.
15. Per le finalità previste dal comma 7 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 800 milioni ciascuno.
16. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 800 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 800 milioni per l' anno 2003.

17. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
18. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 7 interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2Comma 9 sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 30/1992
3Comma 10 sostituito da art. 92, comma 2, L. R. 30/1992
4Comma 14 sostituito da art. 92, comma 3, L. R. 30/1992
5Comma 7 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
6Comma 8 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
7Comma 11 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002