LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 77

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 28/1999
4Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 78 bis
 (Vincoli sui beni necessari all'attività artigiana oggetto
di contributi)
1. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo 12, sesto comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come aggiunto dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 48/1985, nonché previsti dall'articolo 2 della legge regionale 48/1985, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 31/1986, non possono essere alienati, locati, ceduti in comodato o uso, o comunque distolti dalla loro destinazione artigianale, per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili e di cinque anni se si tratta di beni immobili.
2. I vincoli di destinazione previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla data del rogito notarile nel caso di solo acquisto di beni immobili;
b) dalla data della fine dei lavori nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo, completamento, straordinaria manutenzione di beni immobili;
c) dalla data dell' ultima fattura o altra documentazione comprovante la spesa relativa all'acquisto di beni mobili.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contributi concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 28/1999
Art. 79

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 80

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.