CAPO II
Interventi nel settore dell' industria
Art. 58
Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) istituita con la
legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 15.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 59
Acquisto di obbligazioni della Friulia - Lis SpA
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo, Friulia - Lis SpA, fino alla concorrenza della spesa di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d' Italia, con l' interesse del 3% e siano rimborsabili entro otto anni.
2. Le modalità per il rimborso sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 60
Interventi a favore della Friulia - Lis SpA
nelle zone montane
(programma 3.2.1.)
1. Al fine di promuovere iniziative aventi ad oggetto l' acquisizione, la trasformazione o la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere una o più unità produttive le cui dimensioni rientrino nei limiti di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo SpA, Friulia - Lis SpA, contributi in conto capitale fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni.
2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione alla Direzione regionale dell' industria di un programma inerente agli interventi di cui al comma 1 e dal preventivo di spesa ad esso relativo.
3. La società è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione illustrativa sull' impiego del contributo di cui al comma 1, e di un rendiconto delle spese sostenute.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 61
Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria
dei beni immobili
(programma 3.2.2.)
2. Le annualità relative, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 62
Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, - come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato dall'
articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato dall'
articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, - dall'
articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, e dall'
articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992, di lire 3.000 milioni nell' anno 1993 e di lire 5.000 milioni nell' anno 1994.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1992;
b) lire 4.000 milioni per l' anno 1993;
c) lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2001;
d) lire 8.000 milioni per l' anno 2002;
e) lire 5.000 milioni per l' anno 2003.
3. L' onere complessivo di lire 14.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
Operazione di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996;
c) lire 500 milioni per l' anno 1997.
3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 64
Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione nella spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 65
Nuove tecniche di gestione aziendale
(programma 3.2.1.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 66
Consorzi garanzia fidi
tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 67
Friulia Factor SpA
(programma 3.5.1.)
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 68
Centro regionale servizi
per le piccole e medie industrie
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere a) e b), e 18 della
legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere c), d), e), ed f) e 18 della
legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 69
Ricerca applicata
(programmi 3.2.4. e 3.2.5.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 7660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 70
Adeguamento ecologico dei processi
e degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 71
Riconversione attività produttive
non compatibili con esigenze ambientali
(programma 3.2.4.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 72
Programmi di commercializzazione
(programma 3.2.1.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, e del bilancio per l' anno 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 73
Agenzia regionale per lo sviluppo
delle relazioni commerciali con l' estero
(programma 3.2.1.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 74
Contenimento dei consumi energetici - Fondi statali
(programma 1.6.2.)
2. Il predetto onere di lire 918.700.000 fa carico al capitolo 7207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.