LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 58
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 15.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 59
 Acquisto di obbligazioni della Friulia - Lis SpA
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo, Friulia - Lis SpA, fino alla concorrenza della spesa di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d' Italia, con l' interesse del 3% e siano rimborsabili entro otto anni.
2. Le modalità per il rimborso sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 60
 Interventi a favore della Friulia - Lis SpA
nelle zone montane
(programma 3.2.1.)
1. Al fine di promuovere iniziative aventi ad oggetto l' acquisizione, la trasformazione o la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere una o più unità produttive le cui dimensioni rientrino nei limiti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo SpA, Friulia - Lis SpA, contributi in conto capitale fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni.
2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione alla Direzione regionale dell' industria di un programma inerente agli interventi di cui al comma 1 e dal preventivo di spesa ad esso relativo.
3. La società è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione illustrativa sull' impiego del contributo di cui al comma 1, e di un rendiconto delle spese sostenute.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 61
 Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria
dei beni immobili
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 62
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, - come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato dall' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato dall' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, - dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, e dall' articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992, di lire 3.000 milioni nell' anno 1993 e di lire 5.000 milioni nell' anno 1994.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1992;
b) lire 4.000 milioni per l' anno 1993;
c) lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2001;
d) lire 8.000 milioni per l' anno 2002;
e) lire 5.000 milioni per l' anno 2003.

3. L' onere complessivo di lire 14.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Operazione di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall' articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dall' articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzato un limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996;
c) lire 500 milioni per l' anno 1997.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 64
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993 e lire 4.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione nella spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 65
 Nuove tecniche di gestione aziendale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 66
 Consorzi garanzia fidi
tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come sostituito dall' articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 25/1970, un finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 67
 Friulia Factor SpA
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità di cui al Capo XII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al fondo speciale costituito presso la Friulia Factor SpA un finanziamento di lire 2.000 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 68
 Centro regionale servizi
per le piccole e medie industrie
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere a) e b), e 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere c), d), e), ed f) e 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 69
 Ricerca applicata
(programmi 3.2.4. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come inserito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lite 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 7660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 70
 Adeguamento ecologico dei processi
e degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall' articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall' articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 71
 Riconversione attività produttive
non compatibili con esigenze ambientali
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 35 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 72
 Programmi di commercializzazione
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 73
 Agenzia regionale per lo sviluppo
delle relazioni commerciali con l' estero
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 32 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 74
 Contenimento dei consumi energetici - Fondi statali
(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 è autorizzata la spesa di lire 918.700.000 per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 918.700.000 fa carico al capitolo 7207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Corrispondentemente è prevista l' iscrizione, sul capitolo 617 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati, dell' entrata di lire 918.700.000 per l' anno 1992, in relazione all' assegnazione a tal fine disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 38, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché a valere sulle disponibilità residue di cui all' articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.