LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 53
 Associazioni dei produttori
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6738 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 54
 Valorizzazione delle risorse agricole in montagna
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 42 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. IL predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 55
 Acquisizione di aree verdi per riordini fondiari
(programma 3.1.1.)
1. Al fine di dare esecuzione agli interventi di riordino fondiario di superfici destinate alla conservazione e ricostituzione vegetale e ambientale ai sensi del RD 13 febbraio 1933, n. 215, dell' articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dell' articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 26 agosto 1983, n. 72, l' Amministrazione regionale, divenuta assegnataria di un riordino fondiario nel Registro catastale finale, è autorizzata ad assumere gli oneri dei relativi conguagli, con riferimento al valore medio della stima ante riordino.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 56
 Consorzi di bonifica
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 23, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 3000 milioni fa carico al capitolo 6242 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 57
 Rimboschimento zone agricole dismesse
(programma 1.3.1.)
1. Nell' ambito delle finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, l' Amministrazione regionale cura la predisposizione e l' attuazione di un programma finalizzato alla produzione di piantine forestali per il rimboschimento delle zone agricole dismesse dalla produzione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l' anno 1992, e di lire 125 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.