LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione, della cultura,
della ricerca scientifica e della formazione professionale
Art. 33
 Edilizia universitaria
(programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti da enti pubblici, singoli o associati, dai consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari e dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la progettazione, l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l' acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima del 10% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Le domande per la concessione dei predetti contributi sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura entro il mese di aprile di ciascun anno.
5. Le domande sono corredate dalla deliberazione esecutiva con cui il soggetto dispone l' assunzione del mutuo, dall' atto di adesione dell' istituto mutuante e dal piano degli investimenti che si intendono realizzare. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo. Nell' ipotesi di cui al comma 3, le domande sono corredate dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento: l' erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione.
7. Per le finalità previste dai commi 1 e 3 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 3.000 milioni e di lire 4.000 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 2008.

9. L' onere complessivo di lire 10.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 30/1992
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 67, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 33, L. R. 1/2005
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 23, L. R. 1/2007
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
7Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 2/2011
Art. 34
 Istituzioni ed attività di ricerca scientifica
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1992, e lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.400 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. 
( ABROGATO )
(3)
8. 
( ABROGATO )
(4)
9. 
( ABROGATO )
(5)
10. 
( ABROGATO )
(1)
11. 
( ABROGATO )
(2)
12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
13. Il predetto onere complessivo di lire 160 milioni fa carico al capitolo 5611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5611 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 10 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2Comma 11 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
3Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
4Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
5Comma 9 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
Art. 35
 Organismi associativi dei profughi giuliani e dalmati
(programma 2.4.3.)
1. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi ed istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell' Istria, di Fiume e della Dalmazia.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi di cui al comma 1 finanziamenti annui per il loro funzionamento e per il sostegno e lo sviluppo dell' attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero.
2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5607 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 34, comma 25, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 34, comma 26, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 37/1996
4Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 37/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 49, L. R. 22/2010
6Comma 3 abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 22/2010
7Integrata la disciplina del comma 2 da art. 11, comma 121, L. R. 18/2011
8Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 130, L. R. 14/2012
9Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 65, L. R. 27/2012
10Per il riconoscimento della rilevanza di soggetti, nonché per le modalità di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 16 a 21, della L.R. 23/2013.
Art. 36
 Attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. Nell' ambito delle iniziative previste dalla << Iniziativa Pentagonale >>, di cui all' articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell' << Associazione Internazionale dell' Operetta >>, con sede in Trieste e a sostenerne l'attività di spettacolo nella regione.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
19. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
20. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5608 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
2I commi 17, 18, 19 e 20 sono stati reinseriti dall' articolo 1 della L.R. 22/99 .
3Parole aggiunte al comma 17 da art. 1, comma 2, L. R. 22/1999
Art. 37
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che gli Enti locali stipulano per l' acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l' attrezzatura e l' arredamento delle strutture teatrali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualità dei contributi è comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e quelle relative alla presentazione delle domanda, ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 40.
5. Per l' anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.
6. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 2.000 milioni ciascuno.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni nell' anno 1993;
b) lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 2.000 milioni per l' anno 2003.

8. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2Comma 3 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 30/1992
3Comma 4 sostituito da art. 91, comma 2, L. R. 30/1992
4Comma 5 sostituito da art. 91, comma 3, L. R. 30/1992
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 42/1995
6Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 42/1995
Art. 38
 Beni culturali
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 39
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, lettera f) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) un contributo straordinario per il potenziamento dei centri di formazione professionale. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.