LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 27
 Finanziamento integrativo regionale
per la spesa sanitaria di parte corrente
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, come modificato dall' articolo 4, comma 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 250.000 milioni fa carico sul capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 28
 Finanziamenti regionali
per le strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa complessiva di lire 70.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per l' anno 1992 e lire 40.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 20 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, viene suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per gli anni 1992 e 1993 e lire 20.000 milioni per l' anno 1994, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 20.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1994 fa carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 90.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 40.000 milioni per l' anno 1994.
Art. 29
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 17, primo comma, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, è autorizzata la spesa lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 30
 Servizi socio - assistenziali
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4754 ed il capitolo 4767 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992.
4. In attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, e nell' ambito dell' azione programmatica inerente la formazione professionale di cui all' articolo 22, comma 5, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, e relativo allegato 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti, società ed associazioni qualificati nel settore finanziamenti per l' attività di formazione ed aggiornamento degli operatori socio - assistenziali.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4768 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 88, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 31
 Strutture socio - assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1992, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.600 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessivo di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e lire 6.000 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 32
 << Progetto Spilimbergo >>
per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione, della cultura,
della ricerca scientifica e della formazione professionale
Art. 33
 Edilizia universitaria
(programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti da enti pubblici, singoli o associati, dai consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari e dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la progettazione, l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l' acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima del 10% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Le domande per la concessione dei predetti contributi sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura entro il mese di aprile di ciascun anno.
5. Le domande sono corredate dalla deliberazione esecutiva con cui il soggetto dispone l' assunzione del mutuo, dall' atto di adesione dell' istituto mutuante e dal piano degli investimenti che si intendono realizzare. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo. Nell' ipotesi di cui al comma 3, le domande sono corredate dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento: l' erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione.
7. Per le finalità previste dai commi 1 e 3 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 3.000 milioni e di lire 4.000 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 2008.

9. L' onere complessivo di lire 10.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 30/1992
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 67, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 33, L. R. 1/2005
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 23, L. R. 1/2007
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
7Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 2/2011
Art. 34
 Istituzioni ed attività di ricerca scientifica
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1992, e lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.400 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. 
( ABROGATO )
(3)
8. 
( ABROGATO )
(4)
9. 
( ABROGATO )
(5)
10. 
( ABROGATO )
(1)
11. 
( ABROGATO )
(2)
12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
13. Il predetto onere complessivo di lire 160 milioni fa carico al capitolo 5611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5611 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 10 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2Comma 11 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
3Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
4Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
5Comma 9 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
Art. 35
 Organismi associativi dei profughi giuliani e dalmati
(programma 2.4.3.)
1. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi ed istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell' Istria, di Fiume e della Dalmazia.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi di cui al comma 1 finanziamenti annui per il loro funzionamento e per il sostegno e lo sviluppo dell' attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero.
2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5607 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 34, comma 25, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 34, comma 26, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 37/1996
4Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 37/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 49, L. R. 22/2010
6Comma 3 abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 22/2010
7Integrata la disciplina del comma 2 da art. 11, comma 121, L. R. 18/2011
8Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 130, L. R. 14/2012
9Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 65, L. R. 27/2012
10Per il riconoscimento della rilevanza di soggetti, nonché per le modalità di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 16 a 21, della L.R. 23/2013.
Art. 36
 Attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. Nell' ambito delle iniziative previste dalla << Iniziativa Pentagonale >>, di cui all' articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell' << Associazione Internazionale dell' Operetta >>, con sede in Trieste e a sostenerne l'attività di spettacolo nella regione.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
19. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
20. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5608 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
2I commi 17, 18, 19 e 20 sono stati reinseriti dall' articolo 1 della L.R. 22/99 .
3Parole aggiunte al comma 17 da art. 1, comma 2, L. R. 22/1999
Art. 37
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che gli Enti locali stipulano per l' acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l' attrezzatura e l' arredamento delle strutture teatrali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualità dei contributi è comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e quelle relative alla presentazione delle domanda, ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 40.
5. Per l' anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.
6. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 2.000 milioni ciascuno.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni nell' anno 1993;
b) lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 2.000 milioni per l' anno 2003.

8. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2Comma 3 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 30/1992
3Comma 4 sostituito da art. 91, comma 2, L. R. 30/1992
4Comma 5 sostituito da art. 91, comma 3, L. R. 30/1992
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 42/1995
6Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 42/1995
Art. 38
 Beni culturali
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 39
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, lettera f) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) un contributo straordinario per il potenziamento dei centri di formazione professionale. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.