LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nel settore
delle infrastrutture di trasporto
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 Interventi nel settore dei porti
(programmi 0.1.4. e 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 3.000 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 3.000 milioni per l' anno 2008.

3. L' onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa capo al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
11. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
14. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
15.
All' articolo 5 della legge regionale 57/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 2. >>.

16. Ad integrazione del contributo ordinario erogato ai sensi dell' articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all' anno 1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente Autonomo del Porto di Trieste un contributo straordinario pluriennale, nella misura massima di cui al comma 19, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi dei mutui da contrarsi da parte dell' Ente medesimo.
17. la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 16.
18. Il contributo è concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni.
20. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
21. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
22. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
23. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, sui mutui contratti ai sensi del comma 16. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze.
24. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo, nella quale è motivata l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
25. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza delle garanzie prestate.
26. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del comma 23 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 28, L. R. 11/2011