LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 19
 Progettazione ed opere
nel settore dello smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 20
 Interventi degli Enti locali
per le sedi delle Forze dell' ordine
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come integrato dall' articolo 96, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21
 Nuova sede dell' Amministrazione provinciale
di Pordenone
(programma 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Amministrazione provinciale di Pordenone contributi pluriennali, nella misura massima prevista dal comma 4, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte dell' Amministrazione provinciale medesima per la realizzazione e il completamento della nuova sede della Provincia.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Amministrazione provinciale dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni ciascuno.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 3.000 milioni ciascuno per gli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 1.500 milioni per l' anno 2003.

6. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo interpretato da art. 16, comma 35, L. R. 25/1999
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 1/2007
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 12, L. R. 12/2010
Art. 22
 Finanziamenti straordinari
ad Amministrazioni comunali
(programma 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima complessiva prevista dal comma 6, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte del Comune di Maniago per l' acquisto di un immobile e per le opere necessarie alla realizzazione del Museo della coltelleria, e del Comune di San Giorgio di Nogaro, per la ristrutturazione del complesso denominato << Villa Dora >>.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' edilizia e di servizi tecnici, corredate dalla relazione illustrativa degli interventi predetti e dal preventivo di spesa.
4. La quantificazione dei contributi di cui al comma 1, è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici, tenuto conto degli elementi recati dalle relazioni illustrative e dai preventivi di spesa.
5. Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate nei decreti di concessione dei contributi. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione dei contratti di mutuo definitivo.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l' anno 1994.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. L' onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1994, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 9, comma 73, L. R. 3/2002
Art. 23
 Impianti sportivi di interesse regionale
ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall' articolo 37, comma 1 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall' articolo 25, comma 4 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, primo punto, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.