LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore della tutela dell' ambiente
Art. 8
 Carta tecnica regionale
(programma 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 e dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 9
 Controlli sulle acque marine
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 10
 Bonifica di aree industriali
(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 38 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 11
 Opere idraulico - forestali
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2912 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 - come modificato dall' articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 - della legge regionale n. 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 12
 Salvaguardia dell' ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 3 e terzo comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1992, lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13, quarto comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 13
 Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.