LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore della tutela dell' ambiente
Art. 8
 Carta tecnica regionale
(programma 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 e dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 9
 Controlli sulle acque marine
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 10
 Bonifica di aree industriali
(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 38 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 11
 Opere idraulico - forestali
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2912 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 - come modificato dall' articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 - della legge regionale n. 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 12
 Salvaguardia dell' ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 3 e terzo comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1992, lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13, quarto comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 13
 Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 14
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 10.000 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 10.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 10.000 milioni per l' anno 2013.

3. L' onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 15
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. Gli introiti previsti per l' anno 1994 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 (Rientro delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare di lire 5.500 milioni sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l' attuazione delle finalità previste dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP, in deroga a quanto disposto dall' articolo 81 della legge regionale n. 75/1982.
2. Ai sensi del combinato disposto del Titolo Vi della legge regionale n. 75/1982 e del comma 1, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 18.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.900 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e lire 6.900 milioni per l' anno 1994, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 30.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.500 milioni per l' anno 1992, e lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento risulta così rideterminato.

3. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
5. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 16
 Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri urbani
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1992 e dall' anno 1993, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2011;
c) lire 500 milioni per l' anno 2012.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale n. 2/1983, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 3330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 17
 Contenimento dei consumi energetici
Fondi statali
(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 2.887.600.000 per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.887.600.000 fa carico al capitolo 3431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Corrispondentemente è prevista l' iscrizione, sul capitolo 616 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati, dell' entrata di lire 2.887.600.000 per l' anno 1992, in relazione all' assegnazione a tal fine disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 38, comma 4 della legge n. 10/1991.
CAPO III
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 19
 Progettazione ed opere
nel settore dello smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 20
 Interventi degli Enti locali
per le sedi delle Forze dell' ordine
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come integrato dall' articolo 96, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21
 Nuova sede dell' Amministrazione provinciale
di Pordenone
(programma 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Amministrazione provinciale di Pordenone contributi pluriennali, nella misura massima prevista dal comma 4, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte dell' Amministrazione provinciale medesima per la realizzazione e il completamento della nuova sede della Provincia.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Amministrazione provinciale dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni ciascuno.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 3.000 milioni ciascuno per gli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 1.500 milioni per l' anno 2003.

6. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo interpretato da art. 16, comma 35, L. R. 25/1999
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 1/2007
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 12, L. R. 12/2010
Art. 22
 Finanziamenti straordinari
ad Amministrazioni comunali
(programma 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima complessiva prevista dal comma 6, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte del Comune di Maniago per l' acquisto di un immobile e per le opere necessarie alla realizzazione del Museo della coltelleria, e del Comune di San Giorgio di Nogaro, per la ristrutturazione del complesso denominato << Villa Dora >>.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' edilizia e di servizi tecnici, corredate dalla relazione illustrativa degli interventi predetti e dal preventivo di spesa.
4. La quantificazione dei contributi di cui al comma 1, è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici, tenuto conto degli elementi recati dalle relazioni illustrative e dai preventivi di spesa.
5. Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate nei decreti di concessione dei contributi. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione dei contratti di mutuo definitivo.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l' anno 1994.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. L' onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1994, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 9, comma 73, L. R. 3/2002
Art. 23
 Impianti sportivi di interesse regionale
ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall' articolo 37, comma 1 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall' articolo 25, comma 4 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, primo punto, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO IV
 Interventi nel settore
delle infrastrutture di trasporto
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 Interventi nel settore dei porti
(programmi 0.1.4. e 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 3.000 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 3.000 milioni per l' anno 2008.

3. L' onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa capo al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
11. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
14. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
15.
All' articolo 5 della legge regionale 57/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 2. >>.

16. Ad integrazione del contributo ordinario erogato ai sensi dell' articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all' anno 1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente Autonomo del Porto di Trieste un contributo straordinario pluriennale, nella misura massima di cui al comma 19, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi dei mutui da contrarsi da parte dell' Ente medesimo.
17. la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 16.
18. Il contributo è concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni.
20. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
21. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
22. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
23. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, sui mutui contratti ai sensi del comma 16. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze.
24. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo, nella quale è motivata l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
25. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza delle garanzie prestate.
26. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del comma 23 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 28, L. R. 11/2011