LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE
DELL' ARTICOLO 54 DELLO STATUTO
SPECIALE DI AUTONOMIA E DELLA LEGGE
REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
Art. 2
 Trasferimenti di risorse finanziarie agli Enti locali
(programma 0.6.2.)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli Enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della legge regionale n. 10/1988, - la somma complessiva di lire 102.000 milioni per l' anno 1992, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Titolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, nell' anno 1992, la spesa complessiva di lire 102.000 milioni, di cui:
a) lire 50.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 47.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

3. Il predetto onere complessivo di lire 102.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 3
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi dell' articolo 2, alle Province viene assegnata la somma complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 42.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle leggi regionali 14 marzo 1988, n. 11. 13 giugno 1988, n. 48, 20 giugno 1988, n. 59, e 7 marzo 1989, n. 10, secondo l' articolazione finanziaria e per materie indicata dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 8.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall' articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 4/1991.

2. In relazione all' emanazione delle nuove disposizioni legislative regionali nel corso dell' anno 1991:
a) la destinazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/1991, ricomprende dal 1992 anche gli oneri per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale n. 11/1988, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25 in materia di promozione della conoscenza della cultura << Rom >>;
b) la destinazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 4/1991, per lo svolgimento di funzioni trasferite in materia di scuole non statali, si intende disposta ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14.

3. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 10/1988, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle destinazioni di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/1991.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996
Art. 4
 Trasferimento ai Comuni
1. Ai sensi dell' articolo 2, ai Comuni viene assegnata la somma complessiva di lire 39.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 12.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 secondo l' articolazione finanziaria e per materie indicate dall' articolo 4, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 27.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall' articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.

2. Ai sensi dell' articolo 2, ai Comuni capoluogo viene assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni, per lo svolgimento delle funzioni e per gli oneri indicati dall' articolo 5, comma 1 della legge regionale n. 4/1991.
3. Ai sensi dell' articolo 2, per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 5, commi 2 e 3 della legge regionale n. 4/1991, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni.
Art. 5
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare in Friuli
1. Ai sensi dell' articolo 2, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata la somma di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, indicate dall' articolo 6, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi delle leggi regionali n. 10/1988 e 7 marzo 1989, n. 10, e indicate dall' articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.

2. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 10/1988 le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento della somma di cui all' articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.
3. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria e che risultano iscritte:
a) al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (fondi regionali), per le finalità dell' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come inserito dall' articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 e come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;
b) al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (fondi regionali) per le finalità dell' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.

Art. 6
 Modalità di ripartizione, erogazione,
impiego e controllo delle assegnazioni
1. Per la ripartizione, l' erogazione, l' impiego ed il controllo delle assegnazioni disposte ai sensi del presente Titolo, si osservano le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4.
Art. 7
 Completamento dei progetti delle Amministrazioni
provinciali ricompresi negli accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.