LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO XI
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 117
 Invio di aiuti alla popolazione
della Repubblica di Croazia
(programma 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 9/2011
2Rimane inefficace l'iterazione dell'abrogazione di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 10/2012.
Art. 119
 Interventi per la liquidazione della società
<< Udine '90 >> (programma 0.6.1.)
1. Al fine di consentire la sollecita definizione degli atti per lo scioglimento della società << Udine '90 >> Srl, in stato di liquidazione per avvenuto conseguimento dell' oggetto sociale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare, ai sensi dell' articolo 1260 del Codice civile, nella titolarità dei crediti vantati dalla Società nei confronti dell' Erario, così come risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell' imposta sul valore aggiunto e dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche, mediante conferimento alla Società medesima del controvalore in numerario, fino alla concorrenza di lire 450 milioni.
2. L' operazione di cessione dei crediti di cui al comma 1 è formalizzata attraverso appositi atti, previo accertamento peritale della esatta consistenza dei crediti oggetto della cessione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a ripianare le passività maturate della Società predetta, anche relative alle anticipazioni bancarie, sino alla concorrenza di lire 260 milioni.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 710 milioni per l' anno 1992.
5. IL predetto onere di lire 710 milioni fa carico al capitolo 1342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Gli introiti derivanti dall' applicazione della disposizione di cui al comma 1 - valutati in lire 450 milioni - sono accertati sul capitolo 1083 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 120
 Contributo straordinario all' Ente regionale teatrale
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale teatrale, di cui all' articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, un contributo straordinario, nella misura massima di lire 700 milioni, al fine di ripianare le passività derivanti dagli oneri sostenuti per la realizzazione dell' edizione 1991 del << Mittelfest >>, effettuatasi, nell' ambito delle iniziative previste della << Iniziativa Pentagonale >>, di cui all' articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4.
2. La domanda, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma 1, è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura. L' Ente regionale teatrale è tenuto a presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 5606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 121
 Polizia comunale
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 122
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1992 il recupero di pari importo - ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, della precitata legge regionale n. 7/1978 - sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati.
Art. 123
 Finanziamento alla Comunità montana Valli del Natisone
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 76 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni alla Comunità montana Valli del Natisone. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 124
 Contributo straordinario all' Ente tutela pesca
(programma 1.6.1.)
1. L' Ente tutela pesca è autorizzato a stipulare un mutuo per la ristrutturazione del Laboratorio ittico con sede in Ariis di Rivignano. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo Ente un contributo pluriennale per la durata di 10 anni, nella misura massima di lire 150 milioni annui, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo predetto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Il contributo è concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 150 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
6. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 4254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 125

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 126
 Oneri transattivi
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 55, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 25 milioni fa carico al capitolo 3979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 127
1. La maggiorazione degli interessi legali prevista dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 11, non trova applicazione nel caso di revoca di finanziamenti erogati per la sistemazione della viabilità di accesso a impianti di smaltimento e non più necessari in relazione alle esigenze della nuova localizzazione, relativamente ai finanziamenti assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1985.
Art. 128
 Applicazione della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3
(programma 0.1.3.)
1. Gli oneri relativi all' applicazione dell' articolo 15 ter, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inserito dall' articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, fanno carico al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il rimborso agli aventi diritto degli oneri derivanti dall' applicazione della normativa predetta, e sostenuti dai medesimi nel corso dell' anno 1991.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 2 fanno parimenti carico al medesimo capitolo 1114 dello stato di previsione precitato.
Art. 129

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 130

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 131

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 41/2017
Art. 132
 Integrazione dell' art. 21
della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3
1. All' articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dopo la parola << Trieste >> è aggiunta la locuzione << , nonché gli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo >>.
Art. 133

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 134

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 35/1992
2Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 135

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
Art. 136
 Modifica dell' articolo 38
della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47
1. All' articolo 38, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) alle operazioni di messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl; >>.

2. I finanziamenti straordinari disposti dall' articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 47/1991 possono essere concessi, nella misura massima di lire 1.000 milioni, anche alle imprese che realizzino nel sito iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse, per il finanziamento ed il rimborso delle spese, sostenute e da sostenersi, per i corsi di formazione necessari alla riqualificazione del personale.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere le spese sostenute dall' 1 luglio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall' articolo 38, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 47/1991, come modificato dal presente articolo.
Art. 137

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 23/2001
Art. 138
 Modifica dell' art. 61
della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47
1. Nel testo dell' articolo 61, comma 4, lettera b) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la locuzione << di cui all' articolo 30, comma 1, >> è sostituita dalla locuzione << di cui all' articolo 30, comma 3, >>.
Art. 139
 Modifica dell' art. 19
della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35
1.
All' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Per favorire l' ammodernamento del settore distributivo nei territori montani, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a piccoli esercizi commerciali ivi ubicati, per il tramite delle Comunità montane, contributi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità aziendale, fino all' 80% della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di lire 2.000.000. >>.

Art. 140
 Proroga del termine di cui all' articolo 1
della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57
1. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, limitatamente all' anno 1992, non trova applicazione il termine di cui al comma 3 dell' articolo medesimo. La domanda per la concessione dei contributi al costituendo Consorzio per la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia è presentata alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e dei traffici entro sessanta giorni dalla costituzione del Consorzio predetto.
Art. 141
 Modifica dell' articolo 110
della legge regionale n. 53/ 1981
1.
All' articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il sesto comma, come aggiunto dall' articolo 16 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile non pensionabile di lire 200.000. >>.

Art. 142
 Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire
1.084.055 milioni, suddiviso in ragione di lire 599.640 milioni per l' anno 1992, lire 166.147.500.000 per l' anno 1993 e lire 318.267.500.000 per l' anno 1994 trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.

2. Nell' ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 44.900 milioni per l' anno 1992 e di lire 25.100 milioni per l' anno 1993 e parallelamente un maggior onere di lire 70.000 milioni per l' anno 1994 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 59.745.940.000, suddiviso in ragione di lire 28.745.940.000 per l' anno 1992, lire 26.000 milioni per l' anno 1993 e lire 5.000 milioni per l' anno 1994.
Art. 143
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall' 1 gennaio 1992.