LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 97
 Centro di servizi e di documentazione
per la cooperazione economica internazionale
(programma 3.5.1.)
1. In attuazione dell' articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al << Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >> di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.