Art. 95
Operazioni di locazione finanziaria alle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della
legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1992 e dall' anno 1993, due limiti di impegno di lire 200 milioni e di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996;
c) lire 500 milioni per l' anno 1997.
3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
7. L' onere complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.