LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 91
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale, n. 16/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 16/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda di promozione turistica di Grado e Aquileia contributi ventennali nella misura massima prevista dal comma 11, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo che l' Azienda medesima è autorizzata a contrarre per la realizzazione di una terrazza a mare, nonché di lavori di completamento degli stabilimenti termali, per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi.
10. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 9.
11. Per le finalità previste dal comma 9 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 500 milioni per l' anno 2013.

13. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
15. L' amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda di promozione turistica di Lignano un contributo ventennale nella misura di lire 300 milioni annui, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo che l' Azienda medesima è autorizzata a contrarre per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell' azienda stessa.
16. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 15.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 300 milioni.
18. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
19. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
20. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Parole sostituite al comma 15 da art. 93, comma 1, L. R. 30/1992
2Parole aggiunte al comma 9 da art. 103, comma 1, L. R. 47/1993
3Parole sostituite al comma 15 da art. 104, comma 1, L. R. 47/1993