LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 84
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati: un limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per l' anno 1993;
c) lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996;
d) lire 1.500 milioni per l' anno 1997;
e) lire 1.000 milioni per l' anno 1998.

3. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.