LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 59
 Acquisto di obbligazioni della Friulia - Lis SpA
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo, Friulia - Lis SpA, fino alla concorrenza della spesa di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d' Italia, con l' interesse del 3% e siano rimborsabili entro otto anni.
2. Le modalità per il rimborso sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.