LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 55
 Acquisizione di aree verdi per riordini fondiari
(programma 3.1.1.)
1. Al fine di dare esecuzione agli interventi di riordino fondiario di superfici destinate alla conservazione e ricostituzione vegetale e ambientale ai sensi del RD 13 febbraio 1933, n. 215, dell' articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dell' articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 26 agosto 1983, n. 72, l' Amministrazione regionale, divenuta assegnataria di un riordino fondiario nel Registro catastale finale, è autorizzata ad assumere gli oneri dei relativi conguagli, con riferimento al valore medio della stima ante riordino.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.