LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 Trasferimento ai Comuni
1. Ai sensi dell' articolo 2, ai Comuni viene assegnata la somma complessiva di lire 39.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 12.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 secondo l' articolazione finanziaria e per materie indicate dall' articolo 4, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 27.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall' articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.

2. Ai sensi dell' articolo 2, ai Comuni capoluogo viene assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni, per lo svolgimento delle funzioni e per gli oneri indicati dall' articolo 5, comma 1 della legge regionale n. 4/1991.
3. Ai sensi dell' articolo 2, per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 5, commi 2 e 3 della legge regionale n. 4/1991, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni.