LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 37
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che gli Enti locali stipulano per l' acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l' attrezzatura e l' arredamento delle strutture teatrali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualità dei contributi è comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e quelle relative alla presentazione delle domanda, ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 40.
5. Per l' anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.
6. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 2.000 milioni ciascuno.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni nell' anno 1993;
b) lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 2.000 milioni per l' anno 2003.

8. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2Comma 3 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 30/1992
3Comma 4 sostituito da art. 91, comma 2, L. R. 30/1992
4Comma 5 sostituito da art. 91, comma 3, L. R. 30/1992
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 42/1995
6Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 42/1995