LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 22
 Finanziamenti straordinari
ad Amministrazioni comunali
(programma 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima complessiva prevista dal comma 6, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte del Comune di Maniago per l' acquisto di un immobile e per le opere necessarie alla realizzazione del Museo della coltelleria, e del Comune di San Giorgio di Nogaro, per la ristrutturazione del complesso denominato << Villa Dora >>.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' edilizia e di servizi tecnici, corredate dalla relazione illustrativa degli interventi predetti e dal preventivo di spesa.
4. La quantificazione dei contributi di cui al comma 1, è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici, tenuto conto degli elementi recati dalle relazioni illustrative e dai preventivi di spesa.
5. Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate nei decreti di concessione dei contributi. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione dei contratti di mutuo definitivo.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l' anno 1994.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. L' onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1994, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 9, comma 73, L. R. 3/2002