LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 15
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. Gli introiti previsti per l' anno 1994 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 (Rientro delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare di lire 5.500 milioni sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l' attuazione delle finalità previste dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP, in deroga a quanto disposto dall' articolo 81 della legge regionale n. 75/1982.
2. Ai sensi del combinato disposto del Titolo Vi della legge regionale n. 75/1982 e del comma 1, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 18.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.900 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e lire 6.900 milioni per l' anno 1994, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 30.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.500 milioni per l' anno 1992, e lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento risulta così rideterminato.

3. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
5. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.