LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 140
 Proroga del termine di cui all' articolo 1
della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57
1. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, limitatamente all' anno 1992, non trova applicazione il termine di cui al comma 3 dell' articolo medesimo. La domanda per la concessione dei contributi al costituendo Consorzio per la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia è presentata alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e dei traffici entro sessanta giorni dalla costituzione del Consorzio predetto.