LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 139
 Modifica dell' art. 19
della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35
1.
All' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Per favorire l' ammodernamento del settore distributivo nei territori montani, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a piccoli esercizi commerciali ivi ubicati, per il tramite delle Comunità montane, contributi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità aziendale, fino all' 80% della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di lire 2.000.000. >>.