LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 136
 Modifica dell' articolo 38
della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47
1. All' articolo 38, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) alle operazioni di messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl; >>.

2. I finanziamenti straordinari disposti dall' articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 47/1991 possono essere concessi, nella misura massima di lire 1.000 milioni, anche alle imprese che realizzino nel sito iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse, per il finanziamento ed il rimborso delle spese, sostenute e da sostenersi, per i corsi di formazione necessari alla riqualificazione del personale.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere le spese sostenute dall' 1 luglio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall' articolo 38, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 47/1991, come modificato dal presente articolo.