LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 127
1. La maggiorazione degli interessi legali prevista dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 11, non trova applicazione nel caso di revoca di finanziamenti erogati per la sistemazione della viabilità di accesso a impianti di smaltimento e non più necessari in relazione alle esigenze della nuova localizzazione, relativamente ai finanziamenti assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1985.