LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 124
 Contributo straordinario all' Ente tutela pesca
(programma 1.6.1.)
1. L' Ente tutela pesca è autorizzato a stipulare un mutuo per la ristrutturazione del Laboratorio ittico con sede in Ariis di Rivignano. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo Ente un contributo pluriennale per la durata di 10 anni, nella misura massima di lire 150 milioni annui, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo predetto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Il contributo è concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 150 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
6. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 4254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).