LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 112
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese
già autorizzate per interventi nei settori economici
(programmi 3.1.1. e 3.4.5.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione precitato.
2. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990 e confermata con l' articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui all' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è ridotta dell' importo di lire 1.000 milioni, ed il residuo onere fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione precitato.
3. La spesa di lire 2.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 71, comma 2, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui al RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui all' articolo 1, secondo comma della legge regionale n. 18/1965, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa di lire 9.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 71, comma 18, della legge regionale 4/ 1991, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione precitato.
7. La spesa di lire 2.500 milioni, autorizzata per l' anno 1992 con l' articolo 58, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 16/1965, e successive modificazioni e integrazioni, è imputata per l' importo di lire 1.000 milioni al capitolo corrispondente al capitolo 8538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8537 dello stato di previsione precitato.