LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 110
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese
già autorizzate nei settori delle opere pubbliche e dei
servizi sociali
(programmi 1.1.2., 1.2.1., 1.4.3., 1.4.2., 1.5.2.,
1.5.3., 2.2.2., 2.4.3. e 0.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed imputata al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 6, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dal comma 5 del medesimo articolo come integrato dall' articolo 132 relativamente agli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, dall' articolo 66, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 2332.
3. La spesa di lire 3.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 66, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, e fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa di lire 3.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 68, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa complessiva di lire 10.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1992 e 1993 dall' articolo 68, comma 10, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è imputata, per complessive lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993, al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa di lire 8.000 milioni, rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 68, comma 18, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c), e d), e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è imputata, per l' importo di lire 4.000 milioni, al capitolo 3335 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3334 dello stato di previsione precitato.
7. la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 10, della legge regionale n. 3/1990, e la spesa di lire 3.000 milioni, così rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 69, comma 4 della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, già imputate al capitolo corrispondente al capitolo 3794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fanno carico al capitolo 3795 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
8. La spesa di complessive lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, e rispettivamente, rideterminata, per la quota di lire 2.000 milioni dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, e per la quota di lire 1.000 milioni dall' articolo 69, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale n. 25/1990, e già imputata sul capitolo corrispondente al capitolo 3870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fa carico al capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
9. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e lire 2.000 milioni per per l' anno 1993; la quota complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992,fermo restando il residuo onere di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 a carico del capitolo 4848 dello stato di previsione precitato.
10. La spesa di lire 12.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è rideterminata in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1992 e lire 5.000 milioni per l' anno 1993; la quota di lire 6.000 milioni per l' anno 1992 fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione precitato.
11. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 55 della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, fa carico, per la quota di lire 4.000 milioni, al capitolo 5714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5713 dello stato di previsione precitato.
12. La spesa di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata dall' articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l' anno 1992 e lire 5.000 milioni per l' anno 1993, ed imputata - per l' importo di lire 10.000 milioni per l' anno 1992 - a carico del capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere - pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 - a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione precitato.