LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 109
 Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuo
nel settore della viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, e dell' articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e lire 7.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 3711 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' alinea del primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 3712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.