LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 106
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Unione ginnastica goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 25, comma 9, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società ginnastica triestina >> una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.