LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 105
 Calamità naturali
(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 bis della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1968, n. 17, e sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Ravascletto un finanziamento straordinario di lire 250 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.