LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 104
 Distribuzione del gas metano
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 350 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L' onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.