Art. 103
Opere di viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' alinea del
primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, ed in relazione alla necessità di reiscrivere a bilancio le somme - relative alle opere in concessione dall' ANAS - disimpegnate in conto residui, e pertanto da inviarsi in economia, autorizzate per le predette finalità e coperte mediante il ricorso al mercato finanziario, è autorizzata la spesa di lire 18.400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 18.400 milioni fa carico al capitolo 3713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. A fronte di tale onere è previsto l' utilizzo di pari quota dell' avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 1991 ed iscritta quale quota vincolata, conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione dell' entrata dei bilanci predetti.
4. Per le finalità previste dall'
articolo 11, primo comma, lettera c) della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come inserita dall'
articolo 15, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, - limitatamente agli interventi già assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1988 - è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 242.500.000.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 242.500.000 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
6. L' onere complessivo di lire 485 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.