LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 100
 Copertura finanziaria
1. Corrispondentemente agli oneri previsti dagli articoli 96 e 97, pari a complessive lire 22.000 milioni per l' anno 1994, è prevista per il medesimo anno l' entrata, di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 537 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. Corrispondentemente all' onere previsto dall' articolo 98, pari a lire 25.000 milioni per l' anno 1994, è prevista per il medesimo anno l' entrata, di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 538 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.