LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1993
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 
1.
L' articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore individuati nell' articolo 21 del DPR 15 giugno 1959, n. 393:
a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del RD 30 dicembre 1923, n. 3267;
b) all' interno dei parchi, riserve naturali ed ambiti di tutela ambientale, la cui individuazione e gestione siano direttamente o indirettamente disciplinate dalle leggi regionali vigenti.

2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti della neve, gli hovercrafts, le roulottes ed i rimorchi di qualsiasi genere.
3. Per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì il parcheggio nell' ambito dei medesimi territori nonché la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri, le mulattiere e le strade considerate nel successivo articolo 2 esistenti nei territori stessi. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.