LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1993
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 6
 
1.
All' articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3 bis. Ferma restando l' applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l' infrazione a norma della presente legge abbia altresì comportato manomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli articoli 1 e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino.
3 ter. L' inottemperanza all' obbligo suddetto, malgrado formale diffida, comporta l' applicazione del comma 7 dell' articolo 3.
3 quater. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di lire 1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000 in rapporto alla gravità del danno arrecato. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.