LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 novembre 1992, n. 36

Nuovi interventi regionali per il miglioramento dell' efficienza delle strutture cooperative e consortili lattiero - casearie. Abrogazione parziale dell' articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 3
1. Per ciascuna iniziativa, prevista al comma 1 dell' articolo 2, l' entità massima del contributo concedibile in rapporto alla spesa è stabilita nelle seguenti misure percentuali:
a) 55% per le iniziative di cui alla lettera a), purché le metodologie operative siano conformi al Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990;
b) 70% per le iniziative di cui alla lettera b), purché il controllo qualitativo sia previsto dalla vigente normativa;
c) 50% per le iniziative di cui alle lettere c) e d);
d) 70% per le iniziative di cui alla lettera e);
e) 70% per le iniziative di cui alla lettera f), purché le iniziative siano conformi al Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991.

2. La domanda di contributo deve essere presentata all' ERSA entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello al quale essa si riferisce e deve essere corredata da un piano triennale aziendale, annualmente aggiornato, che indichi i contenuti essenziali dei singoli progetti per la cui realizzazione è richiesto l' aiuto regionale, in un' ottica di ottimale utilizzazione delle risorse disponibili e di rafforzamento, finanziario e patrimoniale, della cooperativa o consorzio istante. Il piano deve inoltre contenere tutti gli elementi che assicurino, al termine del triennio considerato, la copertura totale del fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione dei singoli progetti.
3. Alla domanda di cui al comma 2 deve inoltre essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il legale rappresentante della società cooperativa o consorzio dichiari che, per iniziative oggetto di domanda d' aiuto di cui alla presente legge, non ha presentato domanda ai sensi di altre leggi regionali.
4. Sono abrogati il punto 1) del primo comma ed il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.
5. Gli aiuti di cui alla presente legge sono incompatibili con altri previsti da leggi regionali per analoghe iniziative.
6. Ai soli fini della presente legge, i soggetti di cui all' articolo 1 sono tenuti ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione una sola volta per ciascun triennio preso in considerazione dal piano aziendale di cui al comma 2.
7. Per il primo anno di applicazione della presente legge, le domande possono esser presentate all' ERSA entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.