LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 26
 Strutture socio assistenziali
(programmi 2.2.2. e 2.2.4.) 1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1992.
3. Per i finanziamenti da concedersi nell' anno 1992, il termine previsto dall' articolo 4 della legge regionale n. 44/1987 è fissato a trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità previste dal Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità previsto dall' articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2870 del 13 giugno 1990, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la Comune di Trieste una sovvenzione straordinaria per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l' accoglienza residenziali di minori e giovani adulti con problemi di devianza e disagio psichico.
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di:
a) deliberazione dell' organo competente relativa alla realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione;
b) relazione illustrativa dei lavori.

6. Per la concessione e l' erogazione della sovvenzione di cui al comma 7 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1992.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4852 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al Comune di Trieste per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l' accoglienza residenziale di minori e giovani adulti nell' ambito del Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità >> e con lo stanziamento, in termine di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1992.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni previste dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, contributi straordinari, anche a consuntivo, per l' acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di riabilitazione di cui all' articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori di adeguamento e restauro di locali e per l' acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 44/87.
10. I contributi sono concessi su presentazione, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di preventivo da cui risulti la spesa da sostenere, ovvero da fatture od altra documentazione idonea ad attestare l' importo della spesa sostenuta.
11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4992 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari alle associazioni di cui all' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per l' acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di riabilitazione, di cui all' articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori di adeguamento e restauro di locali e per l' acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell' articolo 3, del comma 2, della legge regionale n. 44/87 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.
Art. 27
 Finanziamenti straordinari nel settore sanitario
e della formazione sanitaria
(programma 2.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Croce Verde - Basso Friuli, con sede in Cervignano del Friuli, un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 300 milioni, per la costruzione o l' acquisto e il ripristino, l' arredamento e l' attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali.
2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano Finanziario dell' intervento e da una relazione illustrativa. Il finanziamento può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo del finanziamento sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4498 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Croce Verde - Basso Friuli per la costruzione o l' acquisto e il ripristino, l' arredamento e l' attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali >>; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia, un contributo straordinario, nella misura massima di lire 250 milioni, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano finanziario dell' intervento e da una relazione illustrativa Le quote del contributo possono essere concesse ed erogate in via anticipata ed in un' unica soluzione all' inizio di ciascun esercizio. Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo del contributo sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 150 milioni per l' anno 1993.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - sezione VI - è istituito il capitolo 4499 (2.1.242.5.06.05) con la denominazione << Contributo straordinario a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima >> e con lo stanziamento complessivo, di lire 250 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 150 milioni per l' anno 1993.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Policlinico universitario di Udine un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per la ristrutturazione edilizia e l' adeguamento tecnologico dell' Istituto di anatomia ed istologia patologica.
10. La domanda di concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità corredata di un' apposita deliberazione adottata dall' organo di amministrazione del Policlinico, nonché da una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e delle relative necessità finanziarie.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4425 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione << Contributo straordinario al Policlinico universitario di Udine per la ristrutturazione edilizia e l' adeguamento tecnologico dell' Istituto di anatomia ed istologia patologica >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.
Art. 28
 Edilizia scolastica (programma 2.3.1.)
1. Per le finalità previste all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1992.
Art. 29
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 51, terzo comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 280 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 280 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993-1994.
5. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 900 milioni per l' anno 1992.
Art. 30
 Beni culturali
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 150 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.