Art. 72
Garanzia fidejussoria dell' Ente autonoma teatro
comunale << G. Verdi >> di Trieste
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 10.500 milioni, sui mutui che l' Ente autonomo teatro comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l' Ente medesimo deve far ricorso per far fronte ad improrogabili impegni finanziari connessi e conseguenti all' imminente realizzazione del programma di ristrutturazione dell' edificio teatrale, nonché a quelli derivanti dai precedenti esercizi ai fini dell' adempimento dell' obbligo di cui all' articolo 3, terzo comma, della
legge 13 luglio 1984, n. 312.
3. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
4. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell' atto esecutivo, con cui l' Ente dispone l' assunzione del prestito o il ricorso all' anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante.
5. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza della garanzia prestata.
6. Gli eventuali oneri derivanti fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.