LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 71
 Avversità atmosferiche
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1992 il limite di impegno di lire 215 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 215 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 645 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1992 al 1994 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 516 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 516 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
8. L' onere complessivo di lire 1.548 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
9. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1992 al 1994 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilanco per gli anni medesimi.