Art. 60
Consolidamento finanziario di imprese
interessate dagli effetti di processi di crisi
o di ristrutturazione aziendale
(programma 3.3.3. e 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, fino ad un ammontare di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d' Italia, con l' interesse del 3 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista, per importo non inferiore, dell' Istituto di Mediocredito, è finalizzata al finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale, così come definite dalla
legge regionale n. 12/1991, nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.
4. Previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' industria, l' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi con specifico riferimento alle garanzie ed all' ammontare massimo di ogni singola operazione assicurando il rispetto dei principi di diritto comunitario in tema di aiuto così come recepite dalla
legge regionale n. 12/1991.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell' anno 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 1578 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale >>; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1992.
8. Il finanziamento di cui al comma 7 è destinato ad operazioni di consolidamento finanziario di imprese cooperative del settore industriale e di imprese cooperative di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.
9. Per le finalità previste dai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l' anno 1992.
11. All' onere complessivo previsto dai commi 5 e 9, in termini di competenza, di lire 4.250 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 117, L. R. 47/1993
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 117, L. R. 47/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 55, L. R. 13/2000