LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 49
 Finanziamento con mutuo di spese già autorizzate
(programmi 1.1.3., 1.3.2., 1.4.2. e 1.5.3.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 113, comma 3 della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, e già imputata al capitolo 2399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 2406, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.3. - spesa di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - (2.1.210.3.08.16) con la denominazione << Finanziamenti per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti previsti dal sistema integrato o dal programma d' emergenza di cui alla legge n. 475/88 finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
2. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1992 dall' articolo 8 della legge regionale n. 41/1991, per e finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 41/1991, e già imputata al capitolo 2400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 2407, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII (2.1.210.3.08.16) con la denominazione << Spese per la predisposizione di progetti - pilota e per l' attuazione della normativa in materia di catasto ed osservatorio dei rifiuti - finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
3. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1992 dell' articolo 68, comma 15, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1, della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, e già imputata al capitolo 2912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 2938, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X (2.1.210.3.10.12) con la denominazione << Spese per la manutenzione delle opere idraulico - forestali - finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
4. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per lire 1.000 milioni dall' articolo 18, comma 5, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per lire 2.000 milioni dall' articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e già imputata al capitolo 3330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è posta a carico del capitolo 3336, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - (2.1.232.3.08.27) con la denominazione << Contributi una tantum a favore dei Comuni per la salvaguardia dei centri storici primari - finanziati con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, e di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, come rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 114, comma 8, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 31, quinto comma, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, e per la copertura dei costi del Piano particolareggiato di cui all' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, e già imputata al capitolo 3868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 3873, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - nella Rubrica n. 14 - programma 1.5.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - (2.1.210.3.10.18) con la denominazione << Spese per la realizzazione dell' Interporto di Cervignano del Friuli - finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
6. All' onere di lire 9.000 milioni per l' anno 1992 derivante dall' applicazione dei commi da 1 a 4, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall' articolo 13. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è elevato, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l' anno 1992.
7. All' onere di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, derivante dall' applicazione del comma 5, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall' articolo 13. A tale fine lo stanziamento del capitolo 1651 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.