Art. 35
Operazioni di locazione finanziaria alle imprese
industriali
(programma 3.2.2.)
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata, a fronte di domande, presentate alla Direzione regionale dell' industria ai sensi della
legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ad operazioni di locazioni finanziaria mobiliare già concluse prima dell' emissione del provvedimento di ammissione al contributo, ivi comprese quelle di cui al comma 1, a concedere un contributo una tantum, da erogarsi in un' unica soluzione, pari al totale delle quote scadute e non pagate.
4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7359 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi una tantum a favore delle piccole e medie imprese industriali e degli operatori del settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari nelle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature per il pagamento delle rate scadute >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 221, comma 1, L. R. 5/1994