LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 27
 Finanziamenti straordinari nel settore sanitario
e della formazione sanitaria
(programma 2.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Croce Verde - Basso Friuli, con sede in Cervignano del Friuli, un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 300 milioni, per la costruzione o l' acquisto e il ripristino, l' arredamento e l' attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali.
2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano Finanziario dell' intervento e da una relazione illustrativa. Il finanziamento può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo del finanziamento sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4498 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Croce Verde - Basso Friuli per la costruzione o l' acquisto e il ripristino, l' arredamento e l' attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali >>; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia, un contributo straordinario, nella misura massima di lire 250 milioni, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano finanziario dell' intervento e da una relazione illustrativa Le quote del contributo possono essere concesse ed erogate in via anticipata ed in un' unica soluzione all' inizio di ciascun esercizio. Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo del contributo sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 150 milioni per l' anno 1993.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - sezione VI - è istituito il capitolo 4499 (2.1.242.5.06.05) con la denominazione << Contributo straordinario a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima >> e con lo stanziamento complessivo, di lire 250 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 150 milioni per l' anno 1993.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Policlinico universitario di Udine un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per la ristrutturazione edilizia e l' adeguamento tecnologico dell' Istituto di anatomia ed istologia patologica.
10. La domanda di concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità corredata di un' apposita deliberazione adottata dall' organo di amministrazione del Policlinico, nonché da una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e delle relative necessità finanziarie.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4425 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione << Contributo straordinario al Policlinico universitario di Udine per la ristrutturazione edilizia e l' adeguamento tecnologico dell' Istituto di anatomia ed istologia patologica >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.