LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 24
 Nuova sede dell' Amministrazione provinciale
di Pordenone
(programma 1.4.3.)
1. Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 dall' articolo 21, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è revocato.
2. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
4. L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento in relazione al disposto di cui al comma 1 è ridotto di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 ed in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 3 rimane invariato per l' anno 1994.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.