LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 22
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 500 milioni per l' anno 2013.

3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.