LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 16
 Modifica dell' articolo 1 della
legge regionale n. 39/ 1991
(programma 0.6.3.)
1.
All' articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, il comma 1, è sostituito dal seguente:
<< 1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 51.500 milioni, ripartito per settori di intervento secondo l' articolazione seguente:
a) lire 23.000 milioni per opere di viabilità di interesse locale;
b) lire 5.500 milioni per interventi di sviluppo ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico;
c) lire 15.000 milioni per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali;
d) lire 3.500 milioni per infrastrutture di distribuzione dell' energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi;
e) lire 4.500 milioni per opere di sistemazione idraulica nonché per opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive. >>.


2. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 39/1991, così come sostituito dal comma 1, la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata, rispettivamente, per ciascuna delle due quote annuali, dall' articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, e dall' articolo 102, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992. La spesa di lire 4.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1994, dall' articolo 101, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, e posta a carico del capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, è revocata.
3. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, così come sostituito dal comma 1, la spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1994 dall' articolo 101, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 39/1991, così come sostituito dal comma 1, e per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, lire 1.500 milioni per l' anno 1993 e lire 5.500 milioni per l' anno 1994.
5. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento complessivo, è elevato di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993. A tale onere si provvede mediante storno, di pari importo, in relazione al disposto di cui al comma 2, del capitolo 923 dello stato di previsione precitato.
6. L' onere di lire 5.500 milioni per l' anno 1994 fa carico al capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo. A tale onere si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui ai commi 2 e 3:
a) per lire 4.000 milioni, dal capitolo 924 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 1.500 milioni, dal capitolo 930 dello stato di previsione precitato.

Art. 17
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 22.000 milioni, per interventi ricompresi nei settori di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall' articolo 16, comma 1.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 22.000 milioni per l' anno 1994.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 - a decorrere dal 1994 - sono istituiti - alla Rubrica 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) 934 (2.1.233.3.08.15) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per gli interventi previsti dall' articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 39/91, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 >> e con lo stanziamento di lire 20.000 milioni per l' anno 1994;
b) 935 (2.1.233.3.08.15) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per gli interventi previsti dall' articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 39/91, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.

4. All' onere complessivo di lire 22.000 milioni si provvede:
a) per lire 20.000 milioni per l' anno 1994 mediante prelievo, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 40 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto);
b) per lire 2.000 milioni per l' anno 1994 con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall' articolo 13. A tale fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.