Art. 75
Integrazione delle leggi regionale n. 69/1983 e 23/1988
1. Agli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali 23 giugno 1983, n. 69, e 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, a pena di decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.
2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 60 giorni da tale data.
3. Il nuovo termine è fissato con decreto dell' Assessore alla viabilità e ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e non può essere superiore a tre anni dalla data della richiesta.